Assenza di deforestazione
Per la gomma, la materia prima deve provenire da terreni non interessati da deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. Il requisito specifico sul degrado forestale riguarda il legno.
Obblighi, scadenze e novità per la tua azienda.
La presenza di gomma naturale è il punto di partenza. Per capire quali adempimenti si applicano, occorre verificare il prodotto, il ruolo nella filiera e la decorrenza degli obblighi.
Edizione del
Guida PDF in italiano · 90 pagine · Prontuario dei codici gomma

Il regolamento (UE) 2023/1115 mira a ridurre il contributo dei consumi e della produzione dell’Unione alla deforestazione. Riguarda sette materie prime e i prodotti elencati nell’Allegato I. Fra queste c’è la gomma naturale, nei limiti della nota su Hevea brasiliensis.
Leggi il regolamento consolidato, artt. 1–3Per la gomma, la materia prima deve provenire da terreni non interessati da deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. Il requisito specifico sul degrado forestale riguarda il legno.
I prodotti interessati devono essere ottenuti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, secondo gli ambiti definiti dal regolamento.
La dovuta diligenza e la DDS competono agli operatori, salvo i regimi specifici previsti. Per operatori a valle e commercianti valgono gli obblighi dell’articolo 5.
Tre verifiche da svolgere insieme, prima di richiedere documenti o attribuire obblighi al cliente.
Verifica se il prodotto contiene gomma naturale. Gli elastomeri interamente sintetici non rientrano nell’EUDR per la voce gomma.
Confronta il codice doganale e la descrizione del prodotto con l’Allegato I. Una mescola mista non è automaticamente soggetta.
Verifica esclusioni, periodo transitorio e modifiche effettivamente entrate in vigore prima di determinare gli adempimenti.
Descrizioni sintetiche dell’Allegato I, aggiornato dal regolamento delegato (UE) 2026/2102. Il prontuario completo è nell’Appendice A del libro.
| Codice | Prodotto e precisazioni |
|---|---|
| ex 4001 | Gomma naturale in forme primarie, lastre, fogli o nastri. |
| ex 4005 | Mescole non vulcanizzate in forme primarie, lastre, fogli o nastri. |
| ex 4006 | Gomma non vulcanizzata in altre forme e articoli, per esempio tubi, profilati, dischi e anelli. |
| ex 4007 | Fili e corde di gomma vulcanizzata. |
| ex 4008 | Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati di gomma vulcanizzata non indurita.Esclusi usato e seconda mano. |
| ex 4011 | Pneumatici nuovi di gomma. |
| ex 4012 90 30 | Battistrada per pneumatici.Sostituisce la precedente voce generale ex 4012. |
| ex 4013 | Camere d’aria di gomma. |
| ex 4015 | Indumenti e accessori in gomma vulcanizzata non indurita, compresi i guanti.Esclusi usato e seconda mano. |
| ex 4017 | Gomma indurita, per esempio ebanite, e relativi articoli.Esclusi rifiuti ai sensi dell’art. 3(1) della direttiva 2008/98/CE, usato e seconda mano. |
«ex» indica che solo una parte dei prodotti del codice è interessata. La gomma considerata è quella ottenuta da Hevea brasiliensis: sono esclusi i prodotti interamente sintetici e le gomme naturali di altre specie. Una mescola mista richiede una verifica propria.
Il prontuario identifica il perimetro merceologico. Classificazione, ruolo, decorrenza ed eventuali esenzioni richiedono una verifica separata.
Lastre e profilati correttamente classificati in ex 4008 possono essere inclusi anche se vulcanizzati. Sono distinti dagli articoli finiti di 4016. Contano classificazione, composizione e condizioni della voce.
Fonte: Allegato, punti 6(u) e 6(y)I tubi di gomma vulcanizzata della voce 4009 non figurano nell’Allegato I, anche quando contengono gomma naturale. Sono distinti dai tubi di gomma non vulcanizzata della voce ex 4006.
Per gli articoli interamente sintetici, come EPDM, NBR, SBR o silicone, verifica comunque la composizione effettiva della fornitura.
Le esclusioni per usato e seconda mano riguardano le voci indicate nella tabella. L’esclusione generale per materiali recuperati richiede merci prodotte interamente con materiali giunti a fine vita, altrimenti destinati a essere eliminati come rifiuti; non comprende i sottoprodotti di lavorazioni che impiegano materiali non divenuti rifiuti.
I campioni per procurare ordini devono avere valore e quantità trascurabili ed essere, per presentazione e quantità, inutilizzabili per altri fini. Per esami, analisi o prove, i prodotti devono essere interamente consumati o distrutti, oppure conservati o restituiti esclusivamente per obblighi giuridici o contrattuali legati a quelle attività. Una fornitura gratuita o chiamata «campione» non è automaticamente esclusa.
La qualifica dipende dall’operazione svolta. La stessa impresa può avere ruoli diversi quando importa, trasforma o rivende prodotti interessati.
Per esempio, chi importa da un paese extra UE un prodotto interessato e lo immette per la prima volta sul mercato UE.
Nel regime ordinario esercita la dovuta diligenza e presenta la DDS nel sistema informativo prima dell’immissione o dell’esportazione. Per i micro o piccoli operatori primari esiste un regime specifico, subordinato alle condizioni dell’art. 4 bis.
Chi immette sul mercato o esporta un prodotto interessato ottenuto utilizzando prodotti interessati tutti già coperti da DDS o dichiarazione semplificata.
Non ripete la dovuta diligenza né presenta una nuova DDS per questa attività. Raccoglie e conserva le informazioni richieste dall’art. 5; se non è una PMI, si registra nel sistema informativo.
Chi mette a disposizione un prodotto interessato nella filiera senza essere operatore o operatore a valle.
Applica gli obblighi informativi dell’art. 5. Conserva le informazioni per almeno cinque anni; se non è una PMI, si registra nel sistema informativo.
Se acquisti una mescola già immessa sul mercato UE per fabbricare esclusivamente articoli fuori ambito, correttamente classificati in 4016, quella fabbricazione non ti rende automaticamente operatore a valle EUDR. L’operatore a monte non ha un obbligo EUDR di trasmetterti il riferimento DDS per tale uso.
Fonte: FAQ 3.6.1; classificazione e altre attività da verificareSe importi invece da fuori UE una mescola inclusa in ex 4005, devi valutare il ruolo di operatore e gli adempimenti dovuti per quell’importazione. L’esclusione dell’articolo finito 4016 non elimina gli obblighi relativi alla mescola.
Fonte: articoli 2–4 e Allegato IQuesti sono esempi condizionati a classificazioni corrette, non attribuzioni di codici ai prodotti aziendali. Per il duplice ruolo della stessa impresa: FAQ 3.8.
Riferimenti DDS: per operatori a valle e commercianti, l’art. 5(3)(a) ne richiede la raccolta quando il fornitore diretto è un operatore. Non è un obbligo indistinto di trasmissione lungo ogni passaggio della filiera.
Semplice utilizzo: acquistare un articolo già immesso sul mercato UE per usarlo nella propria attività non rende automaticamente operatori a valle. L’importazione diretta da fuori UE richiede invece una verifica del ruolo di operatore.
Restano gli obblighi di segnalare nuove informazioni sul rischio di non conformità alle autorità e ai destinatari a valle. Per i soggetti non PMI sono previste anche verifiche in presenza di preoccupazioni fondate.
Fonti: articoli 2, 4, 4 bis e 5Quadro normativo del libro al
Gli obblighi principali si applicano da questa data, salvo il differimento previsto dall’articolo 38(3). La data non attribuisce a tutti i soggetti gli stessi adempimenti: il ruolo nella filiera resta determinante.
Riguarda gli operatori, persone fisiche o micro e piccole imprese, costituiti come tali entro il 31/12/2024, alle condizioni dell’articolo 38(3). Sono esclusi dal differimento i prodotti già coperti dall’allegato EUTR sul legno.
Essere una piccola impresa oggi non basta per attribuirsi automaticamente la scadenza del 2027. Verifica ruolo, condizioni dimensionali e situazione al 31 dicembre 2024.
Fonte: articolo 38 del regolamento consolidatoIl 30 dicembre 2027 indicato per alcune nuove voci di altre materie prime non è un rinvio generale per la gomma. Delegato 2026/2102, Allegato, per esempio punti 6(b) e 6(s).
Entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1115.
I regolamenti (UE) 2024/3234 e 2025/2650 rinviano le decorrenze. Il secondo modifica anche gli obblighi di operatori a valle e commercianti.
La Commissione presenta il pacchetto di semplificazione e adotta l’atto delegato sull’Allegato I. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565 aggiorna le regole del sistema informativo.
Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2026/2102, pubblicato il giorno precedente: aggiorna l’Allegato I, comprese le esclusioni di 4010 e 4016 e la restrizione di 4012 ai battistrada.
Il regolamento 2026/1565 è pubblicato il 14/07/2026 ed entra in vigore il terzo giorno successivo. La disposizione dell’art. 1, punto 2, lettera c), si applica dal 15/10/2026. Queste date non sostituiscono le decorrenze EUDR sopra indicate.
Fonte: regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565Un percorso di lavoro da adattare ai tuoi prodotti e alla posizione nella filiera.
Associa composizione, codice doganale e descrizione a ciascuna famiglia di articoli. Verifica insieme questi elementi nell’Allegato I.
Distingui importazione, trasformazione, rivendita e uso. Verifica le condizioni che determinano obblighi e data applicabile.
Per l’operatore, prepara i dati richiesti dalla dovuta diligenza. A valle, individua fornitori, destinatari e riferimenti da conservare secondo l’art. 5.
Distingui produzione, prima immissione sul mercato e acquisto. Collega le prove ai lotti; l’assenza di una DDS non dimostra da sola il regime transitorio. Una dichiarazione del fornitore non sostituisce la valutazione del rischio richiesta all’operatore.
90 pagine in italiano per orientarsi negli adempimenti del settore gomma. Introduzione dell’autore, 13 capitoli, glossario, bibliografia e un prontuario dei codici su due pagine.
Il corpo del libro prende come riferimento normativo il 29 settembre 2026. Introduzione e prontuario sono verificati al 30 settembre. Esempi e checklist richiedono un adattamento alle operazioni effettive dell’impresa.
Ricevi il PDF via emailCompila il modulo per ricevere subito via email il link personale alla guida, valido per 48 ore dalla registrazione della richiesta. Entro la scadenza indicata nell’email puoi scaricarla più volte. Chi riceve il link può usarlo fino alla stessa scadenza. Dopo la scadenza, per assistenza scrivi a [email protected]. La richiesta comprende il consenso a ricevere newsletter e comunicazioni commerciali via email da Vibrofer Srl, revocabile in qualsiasi momento. La guida EUDR per il settore gomma è un PDF di 90 pagine in italiano (edizione del 30/09/2026), con introduzione dell’autore e prontuario dei codici.
No. Occorre verificare insieme composizione, codice doganale e descrizione nell’Allegato I, oltre alle eventuali esclusioni e al periodo transitorio. Per esempio, i tubi di gomma vulcanizzata della voce 4009 non sono elencati nell’Allegato I. Gli elastomeri interamente sintetici sono fuori ambito per la voce gomma.
Sì. Il regolamento delegato (UE) 2026/2102, pubblicato il 17 settembre 2026 e in vigore dal 18 settembre, ha soppresso ex 4010 ed ex 4016. Ha inoltre sostituito la vecchia ex 4012 con ex 4012 90 30, battistrada per pneumatici. L’esclusione richiede una classificazione corretta: non si applica automaticamente a tutti gli articoli chiamati antivibranti o guarnizioni.
Nel regime ordinario, l’operatore presenta la DDS nel sistema informativo EUDR prima dell’immissione sul mercato o dell’esportazione del prodotto interessato. Gli operatori a valle e i commercianti non presentano una nuova DDS per le attività disciplinate dall’articolo 5. I micro o piccoli operatori primari possono accedere al regime specifico dell’articolo 4 bis quando ne soddisfano le condizioni.
Se opera come commerciante, raccoglie e conserva per almeno cinque anni le informazioni su fornitori e destinatari previste dall’articolo 5. Raccoglie i riferimenti DDS o gli identificativi della dichiarazione quando il fornitore diretto è un operatore. Se non è una PMI, deve anche registrarsi nel sistema informativo. Restano gli obblighi di segnalazione e cooperazione con le autorità.
No. La decorrenza generale è il 30 dicembre 2026. Il differimento dell’articolo 38(3) riguarda gli operatori, persone fisiche o micro e piccole imprese, costituiti come tali entro il 31 dicembre 2024, e non riguarda i prodotti già coperti dall’allegato EUTR sul legno. Ruolo, dimensione e condizioni temporali vanno verificati insieme.
Non automaticamente. Nel regime ordinario la geolocalizzazione compete all’operatore; per la gomma, gli appezzamenti superiori a quattro ettari devono essere rappresentati da poligoni. Per operatori a valle e commercianti l’articolo 5 non impone una raccolta generalizzata delle coordinate. Restano i regimi specifici previsti dalla legge. Le richieste contrattuali vanno distinte dagli obblighi EUDR; dati e strumenti sono approfonditi nel capitolo 6 del libro.
L’articolo 25 richiede agli Stati membri sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Per le persone giuridiche, il massimo dell’ammenda deve essere almeno pari al 4% del fatturato totale annuo nell’Unione dell’esercizio precedente la decisione. Non è un’ammenda automatica del 4%. Sono previste anche confisca e, nei casi stabiliti, esclusioni o divieti temporanei. Questa sintesi descrive il quadro UE e non attesta un elenco completo delle sanzioni italiane applicabili.
No. Il riferimento identifica la DDS; il numero di verifica è distinto e serve ai controlli e agli accessi previsti dal sistema. L’identificativo della dichiarazione semplificata riguarda invece il regime dell’articolo 4 bis. Nessuno di questi numeri costituisce un certificato di conformità o un’approvazione dell’autorità. I dettagli operativi sono nel capitolo 5 del libro.
L’operatore comunica il riferimento DDS o l’identificativo semplificato al primo operatore a valle o commerciante, che lo raccoglie nei casi dell’articolo 5(3)(a). Non esiste un obbligo generale di ritrasmissione a ogni passaggio. Un soggetto a valle esentato non presenta una nuova DDS solo perché il cliente la richiede. Le richieste contrattuali e i poteri delle autorità restano distinti.
Se la mescola è già immessa sul mercato UE e la utilizzi esclusivamente per fabbricare articoli fuori ambito, correttamente classificati in 4016, quella fabbricazione non comporta una nuova DDS EUDR. È diverso importare direttamente una mescola interessata, per esempio ex 4005: l’esclusione del prodotto finito non elimina gli obblighi dell’importazione. Altre operazioni dell’impresa richiedono una valutazione separata.
Occorrono prove verificabili collegate ai prodotti e alle quantità. Data di produzione, prima immissione sul mercato UE e acquisto non coincidono: un vecchio ordine o l’assenza di DDS non bastano. Va ricostruita l’immissione pertinente rispetto alla decorrenza applicabile all’operatore. Il capitolo 4 distingue i casi e la documentazione utile.
La dichiarazione in eccesso è ammessa alle condizioni della FAQ 1.18, per un insieme circoscritto e giustificato di possibili origini. L’operatore risponde della conformità di tutti gli appezzamenti dichiarati, anche di quelli che non hanno contribuito alla spedizione. Non sana la commistione con gomma di origine ignota; un bilancio contabile o una dichiarazione del fornitore non sostituiscono la tracciabilità e la valutazione del rischio. Il capitolo 7 approfondisce questi casi.
L’edizione del 30 settembre 2026, un PDF di 90 pagine in italiano a cura di Stefano Ferri, CEO Vibrofer & Technical Manager. Include l’introduzione dell’autore, 13 capitoli, glossario, bibliografia e l’Appendice A con il prontuario dei dieci codici gomma. Il quadro normativo del corpo del libro è riferito al 29 settembre; introduzione e prontuario sono verificati al 30 settembre 2026.
Vibrofer progetta e produce articoli tecnici in gomma e gomma-metallo su disegno e sistemi antivibranti per applicazioni industriali. Questa guida nasce per condividere con la filiera un riferimento sui temi EUDR.
Per le forniture Vibrofer, puoi richiedere un confronto con l’ufficio tecnico sulla composizione dei materiali e sulla documentazione pertinente al prodotto e al tuo ruolo.
Contatta l’ufficio tecnicoQuadro normativo del libro: .
Introduzione e prontuario verificati, edizione e pagina aggiornate: .
Il regolamento e gli atti applicabili prevalgono sulle sintesi. FAQ e orientamenti sono fonti interpretative. Gli esempi della pagina sono editoriali e non certificano la classificazione o la conformità di prodotti reali.
Ambito, ruoli, obblighi, sanzioni e decorrenze, incluse le modifiche del regolamento (UE) 2025/2650.
Modifiche a ruoli e obblighi; articolo 38 del testo modificato per le decorrenze e il differimento condizionato.
Pubblicato il 17 settembre 2026, in vigore dal 18 settembre. Articolo 2; Allegato, punti 3 e 5 per Hevea, campioni e prove, punti 6(t–z) per l’elenco gomma. Da leggere insieme all’Allegato I del consolidato.
Aggiornamento delle regole del sistema informativo EUDR.
La pagina di pubblicazione è datata 21 agosto 2026. Domande 1.4–1.5 e 1.17–1.18 su commistione e dichiarazione in eccesso; 2.1–2.2 e 2.9 sull’ambito; 3.4–3.6.1, 3.8 e 3.10.1 sui ruoli; 7.25 sugli identificativi; 5.20 e 9.1–9.6 sul transitorio. I riferimenti al progetto di modifica dell’Allegato vanno letti alla luce del delegato definitivo.
Sintesi applicativa da confrontare con gli articoli 2–5 e 7 del regolamento.
Orientamenti della Commissione pubblicati il 20 luglio 2026.